Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “CROWDAID” (Ente del Terzo Settore)
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 – L’Associazione “CROWDAID” APS – Ente del Terzo Settore” è un’associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017 nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile ed ai sensi della Legge 125/2014.
L’Associazione ha sede legale in Via Erasmo Gattamelata 85 – 00176 Roma.
Art. 2 – L’Associazione “CROWDAID” non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Finalità ed attività
Art. 3 – CROWDAID è, altresì, una Organizzazione della Società Civile, Organizzazione Non Governativa (ONG), ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. a) della Legge 125/2014 ed opera nel settore della cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, promuovendo l’assistenza economica, sociale, psicologica, pedagogica e socio-sanitaria, la tutela dei diritti civile e di quelli fondamentali, lo sviluppo sostenibile in ottica ambientale ed energetica, l’istruzione e la formazione, come di ogni altra forma di assistenza ai soggetti che vivono in condizioni disagiate e di estrema povertà, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c. e della Legge 11 agosto 2014 nr. 125 e successive modifiche.
L’Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell’elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell’uomo, la gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione potrà esercitare, altresì, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente, ovvero attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà.
L’Associazione potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali con la denominazione “CROWDAID”. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell’Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.
Art. 4 – L’associazione pone alla base della sua attività la Cooperazione e il partenariato internazionale in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni come mezzo per l’affermazione di uguali diritti e opportunità ed il raggiungimento della pace e la giustizia fra i popoli.
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.;
- attività di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, in Paesi in via di sviluppo e/o in aree economiche svantaggiate, finalizzata a promuovere e garantire prezzi equi, condizioni di lavoro sicure e di contrasto al lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- cura di procedure di adozione internazionale e di protezione civile;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
CROWDAID, inoltre, può perseguire i propri scopi anche attraverso la promozione delle seguenti attività strumentali:
- l’educazione alla cittadinanza globale, alla pace, all’interculturalità, all’antirazzismo;
- la parità di accesso ai diritti fondamentali e di cittadinanza;
- l’attività di formazione ed educazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, etc.);
- l’informazione, l’educazione, la ricerca e l’innovazione sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’interdipendenza planetaria, dei diritti umani e tutti i temi inerenti le finalità istituzionali;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- la selezione e la formazione di personale da inserire nei programmi di cooperazione;
- l’accoglienza e la promozione sociale degli immigrati in Italia; promozione dei diritti di immigrati e rifugiati, richiedenti asilo, profughi, Rom e Sinti ed altre minoranze;
- la partecipazione popolare all’aiuto, allo sviluppo, alla solidarietà fra i popoli finalizzata alla realizzazione di progetti;
- le attività volte a sostenere l’economia sociale e solidale, il commercio equo e solidale ed il credito etico;
- la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo nell’ambito dell’equità sociale di genere;
- la realizzazione e promozione di attività artistico-culturali;
- preservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e del territorio;
- qualsiasi altra attività inerente le finalità istituzionali dell’associazione.
Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre: aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative occasionali di raccolta fondi finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali all’attività non profit per cui è costituita; chiedere sovvenzioni finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.
Soci
Art. 6 – Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la figura del socio minore d’età: in tal caso il diritto di voto è esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Fondatori
- Volontari
- Onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Art. 7 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all’accettazione della domanda d’iscrizione è insindacabile.
Art. 8 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9 – Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10 – La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11 – Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12 – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- l’Organo di Amministrazione
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l’Organo di Controllo
- il Revisore legale dei Conti
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 13 – L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza. L’avviso verrà inoltrato all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Per facilitare la presenza alle assemblee è prevista la possibilità di collegamento via skype e/o in conference call dei Soci nei casi di comprovata impossibilità a raggiungere la sede legale da comunicare a mezzo mail almeno 2 giorni prima dell’Assemblea.
Art. 14 – L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16 – Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
– elegge e revoca il presidente;
– determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
– discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
– delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
– decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
– nomina l’organo di amministrazione, secondo le modalità previste dall’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 18 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Organo di Amministrazione
Art. 19 – L’organo di amministrazione, composto da numero[NP1] 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.
La durata dell’Organo di Amministrazione è di n. 3 anni e dall’elezione.
Entro 30 giorni dalla nomina l’Organo deve chiederne l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi i dati anagrafici, la cittadinanza, a chi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
L’organo di amministrazione:
- è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
- delibera a maggioranza dei presenti;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
L’organo di amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo membro.
Consiglio Direttivo
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall’Assemblea; esso si rinnova ogni triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
● elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
● elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
● nomina il tesoriere e il segretario;
● attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
● cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
● predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
● presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
● conferisce procure generali e speciali;
● instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
● propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
● riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
● ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
● delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
Art. 23 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 24 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 25 – Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 26 – Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Collegio dei Probiviri
Art. 27 – Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri:
● decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
● parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall’art. 10.
Organo di Controllo
Art. 28 – È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo è composto da un revisore legale[NP2] iscritto al relativo registro.
Gli adempimenti propri dell’Organo di Controllo sono:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Revisore Legale dei Conti
Art. 29 – È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 30 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 31 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 32 – Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 33 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Bilancio Sociale ed informativa sociale
Art. 34 – È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Personale retribuito
Art. 35 – L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Assicurazione dei volontari
Art. 36 – I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 37 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 38 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.